L'autodeterminazione

nel Diritto Internazionale

Una carrellata dei principali documenti pertinenti

di Carlo Corti

Il Diritto di autodeterminazione (o di autodecisione), pur essendo di elaborazione dottrinale relativamente recente, è stato ampiamente pubblicizzato ed elevato quasi allo status di verità autoevidente. Ad esso si paga ormai, magari malvolentieri, un tributo formale: le divisioni sono spostate all'interno dell'interpretazione che vi si vuole attribuire.

La dottrina dell'autodeterminazione nasce con l'affermarsi della sovranità popolare, attraverso le rivoluzioni nordamericana e francese. Il primo documento in cui si trova una enunciazione di quello che sarebbe in seguito divenuto noto nella dottrina come "Diritto di Autodeterminazione" è la Dichiarazione d'indipendenza americana, del 1776, nella quale si legge:

" Consideriamo come evidenti queste verità:

che tutti gli uomini sono creati uguali e dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili, tra i quali la vita, la libertà, il perseguimento della felicità; che, per assicurare questi diritti, vengono istituiti tra gli uomini governi i quali attingono i loro giusti poteri dal consenso dei governati, che, ogni qualvolta una forma di governo porta a distruggere questi scopi, il popolo ha diritto di cambiarla o di abolirla, istituendo un altro governo ... (1)

L'espressione "autodeterminazione delle nazioni" compare per la prima volta in un testo del 1865 il "Proclama sulla questione polacca" approvato dalla Conferenza di Londra della prima Internazionale.

L'apparizione ufficiale sulla scena politica internazionale del Diritto di autodeterminazione avviene nel corso della Prima Guerra Mondiale. Essa è dovuta da una parte a Lenin, con le sue "Tesi sulla Rivoluzione Socialista e sul Diritto delle nazioni all'autodeterminazione", dall'altra al presidente statunitense Woodrow Wilson, con i suoi "14 punti" su cui si sarebbe dovuta basare la pace.

Il diritto di autodeterminazione, non trovò posto nel testo finale della statuto della Società delle Nazioni, benché fosse stato presente nei primi due progetti di redazione dello stesso.

Accenni al diritto di autodeterminazione ricorrono in documenti internazionali stilati nel corso della Seconda Guerra Mondiale, a partire dalla Carta Atlantica dell'agosto 1941.

L'autodeterminazione nei documenti

delle Nazioni Unite

La Carta della Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, recita, all'Art. 1:

I fini delle Nazioni Unite sono:

I. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale ...

2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli, ... (2)

Ed all'art. 55 (Sotto il capitolo IX "Cooperazione internazionale Economica e sociale"):

Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli tra le nazioni, basati sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei popoli, ...

Le Nazioni Unite hanno in seguito sviluppato il tema dell'autodeterminazione con la Risoluzione 1514 (XV) "Dichiarazione sull'assicurazione dell'Indipendenza ai paesi e popoli coloniali", approvata dall'assemblea Generale nel 1960, annus mirabilis della decolonizzazione:

Art. 2 - Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione; in virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio status politico e liberamente perseguono il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.(")

All'art. 6 si aggiunge tuttavia, secondo le note contraddizioni:

Ogni tentativo volto alla parziale o totale rottura dell'unità nazionale e l'integrità territoriale di un paese è incompatibile con i fini ed i principi della Carta delle Nazioni Unite.

li riferimento quali beneficiari è a tutti i Popoli, tanto nella Carta che nella Dichiarazione 1514 del 1960, relativa all'indipendenza dei Popoli coloniali.

Il sostenere che il principio di autodeterminazione compare in questi documenti a beneficio esclusivo delle popolazioni coloniali risulta infondato sulla base dei testi stessi.

Gli stati sorti dal processo di decolonizzazione hanno avuto interesse ad avvalorare la tesi che l'autodecisione varrebbe solo per il distacco dalla potenza coloniale, poiché si tratta nella maggior parte dei casi di compagini caratterizzate da forte multietnicità, le quali hanno spesso sposato il tradizionale modello occidentale di stato, che fa dell'omogeneità culturale e psicologica dei cittadini di ogni area un postulato ed un progetto.

Si è assistito dunque a questo paradosso: se nel trentennio 1915-45 si tendeva a considerare come più o meno tacitamente inapplicabile il principio nei paesi extraeuropei ad amministrazione coloniale, nel trentennio successivo, ed anche oltre, si è teso spesso ad avvalorare una visione diametralmente opposta: ad essere escluse dall'applicazione sono apparse le popolazioni dei vecchi territori "metropolitani". Questa nuova arbitraria limitazione è apparsa sempre più indifendibile, di fronte all'"effetto dimostrazione" dato dallo smantellamento dei sistemi coloniali, al diffondersi delle teorie sul cosiddetto "colonialismo interno", ed alla generale crisi della forma-stato tradizionale. In definitiva si impone la considerazione che dominio "coloniale" significa qualsiasi forma di governo che il Popolo interessato interpreta liberamente come tale.

Se il superamento del colonialismo classico appariva alcuni decenni or sono l'attuazione principale dell'autodecisione, la storia stessa si sta incaricando, come spesso accade, di far prevalere la generalità dei termini sull'effettività parziale che era stata loro accordata in origine. Un grande esempio in questo senso è offerto dall'applicazione della stessa Dichiarazione di Indipendenza americana: in essa si attesta che tutti gli uomini sono stati creati eguali con diritto alla vita e alla libertà, ma ci vollero alcune generazioni perché questo enunciato venisse applicato agli afro-americani.

Nel 25° dell'Organizzazione venne adottata la Risoluzione 2625 (XXV) che recita, sotto il titolo "Il principio degli uguali diritti e dell'autodeterminazione dei popoli":

... tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente, senza interferenza esterna, il proprio status politico e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare questo diritto in conformità con le disposizioni della Carta. (3)

Ogni Stato ha il dovere di promuovere, attraverso azione congiunta o separata, la realizzazione del principio di eguali diritti e autodeterminazione, in conformità con le disposizioni della Carta, e di prestare assistenza alle Nazioni Unite nell'adempimento delle responsabilità adesso affidate dalla Carta concernenti l'applicazione del principio, al fìne di:

a) Promuovere relazioni amichevoli e cooperazione fra gli stati; e

b) portare rapidamente a compimento il colonialismo, avendo il dovuto riguardo alla volontà liberamente espressa dei popoli interessati;

e tenendo in mente che la soggezione di popoli ad altrui soggiogamento, dominazione e sfruttamento costituisce una violazione del principio, così come una negazione di diritti fondamentali, ed è contraria alla Carta. Ogni stato ha il dovere di promuovere attraverso azione congiunta e separata rispetto universale ed osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità con la Carta.

Lo stabilirsi di uno stato sovrano ed indipendente, la libera associazione o integrazione con uno Stato indipendente, o il passaggio ad ogni altro status politico liberamente determinato da un popolo costituiscono modalità di attuazione del diritto di autodeterminazione da parte di quel popolo.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi da qualunque azione violenta che privi i popoli cui ci si è sopra riferiti nell'elaborazione del presente principio del diritto all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza. nella loro azione contro, e resistenza a tale azione violenta in perseguimento del proprio diritto di autodeterminazione, tali popoli hanno titolo a cercare e ricevere sostegno in conformità con i fini ed i principi della carta ...

Tutto bene? Leggiamo la ciliegina finale del capitolo:

Niente nei precedenti paragrafi sarà interpretato come autorizzante o incoraggiante qualunque azione che smembrerebbe o menomerebbe, in tutto o in parte, l'integrità territoriale o unità politica di stati sovrani indipendenti che si comportano in conformità con il principio di eguali diritti e autodeterminazione dei popoli come sopra descritti, e perciò dotati di un governo rappresentativo dell'intero popolo appartenente al territorio, senza distinzione di razza, credo o colore.

Ogni stato si asterrà da qualunque azione mirata alla rottura dell'unità nazionale ed integrità territoriale di ogni altro Stato o Paese.

Una lettura strumentale del penultimo capoverso esenterebbe di fatto dall'obbligo di rispettare il Diritto di autodeterminazione qualsiasi stato che non sia scopertamente razzista o teocratico, togliendo così ogni valore alle notevoli enunciazioni contenute nello stesso Documento. Appare cruciale pertanto stabilire se uno stato, sia esso pure dotato di forme di rappresentatività di tutte le popolazioni dimoranti entro i suoi confini, possa essere ritenuto conformarsi a] diritto di autodeterminazione qualora esso postuli la propria indivisibilità e preveda il perseguimento con la forza di qualsiasi atto che non si conformi a tale postulato.

Documenti di ambito europeo

L'universalità del principio di autodecisione ha trovato una nuova enunciazione nel] "'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa" del 1975 ("Atto di Helsinki"), ove si legge, nella "Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli stati partecipanti", all'art. VIII:

In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale (4).

E' da notare che non sussistevano in Europa esempi di colonialismo classico che potessero giustificare letture restrittive del principio. Non a caso, inoltre, fu impiegato, a Helsinki, il termine "inviolabilità", che implica un mutamento forzoso, e non, poniamo, "immutabilità" o "intangibilità". Era la delegazione sovietica che avrebbe voluto vedere sancita la "immutabilità" dei confini.

Infine nella "Carta di Parigi per una Nuova Europa" del 1990 si ribadiscono senza svilupparli i concetti presenti nei documenti sopra ricordati:

Riaffermiamo l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione conformemente alla carta delle Nazioni Unite ad alle pertinenti norme di diritto internazionale, incluse quelle relative all'integrità territoriale degli Stati (5) .

Da questa carrellata si evince la necessità di un'ulteriore evoluzione giuridica e concettuale che conduca, contro mille resistenze, a risolvere le ambiguità e le aporie venutesi a creare, e a sviluppare l'enorme potenziale insito nel principio di autodeterminazione.

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  1. La traduzione è quella riportata del "Dizionario di Politica UTET", Seconda Edizione sub voce "Autodeterminazione"
  2. Testo italiano contenuto nella L.17 Agosto 1957 n.848 con la quale la Carta è stata ratificata dal Parlamento Italiano.
  3. (3) Traduzione nostra dal testo ufficiale in inglese.

  4. Versione italiana ufficiale. Da "Testimonianze di un negoziato. Helsinki-Ginevra-Helsinki 1972-75". a cura di Luigi Vittorio Ferraris. Pubblicazioni della Società Italiana per l'Organizzazione internazionale. Pag. 605 e seguenti. (5) Versione italiana ufficiale. Da Dossier n. 1 Unità interservizi Studi - relazioni internazionali. Camera dei deputati. Pag. 241 e seguenti.

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dai "Quaderni Padani" n.7 Settembre - Ottobre 1996

 


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